LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 18-04-1997
REGIONE VENETO

Nuova disciplina per l' esercizio dell' attività agrituristica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 33
del 22 aprile 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VENETO Numero 2 del 1997

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VENETO Numero 2 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VENETO Numero 2 del 2001 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 33 del 2002 Articolo 131

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 6

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VENETO Numero 2 del 1997 Articolo 11

 Immobili destinati all' agriturismo
 1.  Possono essere utilizzati per attività  agrituristiche i
locali siti nell' aggregato abitativo, definito ai sensi
dell' articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24,
nonchè  gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non
più  necessari per la conduzione dello stesso.
  2.  Possono altresì  essere utilizzati per attività  agrituristiche
gli edifici destinati a propria abitazione dall' imprenditore
agricolo purchè  svolga la propria attività  in un
fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in
comune limitrofo.
  3.  L' utilizzazione agrituristica non comporta cambio di
destinazione d' uso degli edifici e dei fondi rustici censiti
come rurali.
  4.  La sistemazione degli immobili da destinare all' uso
agrituristico può  avvenire attraverso interventi di ristrutturazione
edilizia o di restauro.
  5.  La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle
caratteristiche rurali dell' edificio, conservandone l' aspetto
complessivo e i singoli elementi architettonici, con
l' uso di materiale tipico della zona nel rispetto della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;  per il restauro e il
risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche
di particolare pregio architettonico, storico o ambientale,
l' utilizzo dei locali ai fini agrituristici è  consentito
anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti
urbanistici.
  6.  Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell' articolo
4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti
nel rispetto di quanto prescritto dall' articolo 11
della medesima legge.  Nelle more dell' applicazione del
predetto articolo 11, il Comune individua con apposita
deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici
per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente
legge, sono consentiti gli ampliamenti.
  7.  L' attività  agrituristica può  essere svolta dalle aziende
agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata
dagli strumenti urbanistici vigenti.
  8.  Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al
presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli
imprenditori agricoli a titolo principale, purchè  gli interessati
si obblighino con il comune e non cedere la proprietà 
dell' immobile per un periodo di almeno dieci anni dal
rilascio della concessione medesima.
  9.  Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante
convenzione o atto unilaterale d' obbligo, da trascriversi,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti
del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
  10 Ai fini del superamento e dell' eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano
le prescrizioni per le strutture recettive di cui al
DM 14 giugno 1989, n. 236.  Relativamente all' attività  di
ospitalità  in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora
la ricettività  complessiva aziendale superi le sei stanze.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 24 del 1985 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 24 del 1985 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 24 del 1985 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 236 del 1989

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ARTICOLO 15

 Provvidenze
 1.  Agli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 8 possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura
sottoindicata per:
  a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all' articolo
6 per ricavarne locali da destinare:
  1) alla conservazione, preparazione, trasformazione,
vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente
ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;
  2) alla ricettività , fino a un massimo di trenta posti letto
per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
  3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni
alloggio completo;
  b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni
per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni
posto letto;
  c) installazione, amanutenzione straordinaria e miglioramento
delle strutture igienico - sanitarie di impianti termini
idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera
a): lire 4 milioni;
  d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole
dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di
tende e caravan: lire 10 milioni;
  e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle
lettere precedenti finalizzate all' esercizio di attività  sportive
e ricreative: lire 7 milioni;
  f) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed
altri elementi della civiltà  rurale o per l' organizzazione di
attività  ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale.
  2.  Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la
manutenzione ordinaria.  Il contributo regionale non può 
superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore
di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche
su un arco di tempo di tre anni.
  3.  Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate,
gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque
per cento.  Nella erogazione delle provvidenze è  data
preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale
con priorità  ad iniziative finalizzate alla realizzazione di
alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti
aziendali, nonchè  agli adeguamenti strutturali finalizzati
all' abbattimento della barriere architettoniche.
  4.  In particolare le cooperative agrituristiche possono
ottenere l' intervento regionale per investimenti quali sistemazione
di fabbricati da destinare a punti di vendita,
ristoro e lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree
attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonchè  acquisto di
attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività  di servizio
in favore degli associati per le attività  di cui all' articolo
2 della presente legge.
  5.  In alternativa ai contributi di cui al presente articolo,
e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può  essere
accordato un concorso negli interessi su mutui della durata
massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni
per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative
agrituristiche.  I benefici di cui al presente articolo non sono
cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative
con analoghi benefici previsti da altre normative regionali,
statali o comunitarie.
  6.  I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, nº
1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di
cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni
e integrazioni.
  7.  Le Province concorrono finanziariamente negli interventi,
nella misura annualmente determinata nel programma
di cui all' articolo 14.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 230

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1760 del 1928

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 454 del 1961

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